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L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e’ superato nessuno dei limiti previsti. La norma è in vigore dal 16 marzo 2019.
Non occorrerà effettuare alcuna modifica allo statuto in presenza di riferimenti generici quali “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi previsti dalla legge” o “La società può nominare, ai sensi dell’art. 2477, c. 1 C.C., un organo di controllo o un revisore e nei casi previsti dal suddetto articolo la nomina è obbligatoria” o frasi analoghe che, in ogni caso richiamano solo l’art. 2477 C.C.
Occorrerà effettuare una modifica statutaria in presenza di riferimenti all’art. 2435-bis C.C., quando l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sia legato ai limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, con una previsione del tipo “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis C.C.” o altre formulazioni analoghe oppure non è previsto nulla in tema di controllo, in ogni caso, tale modifica potrà essere effettuata anche successivamente alla nomina del'revisopore poichè la completa attuazione della previsione normativa e' comunque dovuta anche il presenza di patti soicali contrari o non contemplanti le nuove disposizioni.
Quindi, in questi casi, si alla immediata nomina del revisore e successiva convocazione dell'assemblea straordinaria per la revisione ed il cooordinamento dello statuto in base alle nuove previsioni normative.
Per legge l’attività di revisione legale è riservata agli iscritti nell’elenco dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il revisore legale o la società di revisione, al momento dell’accettazione dell’incarico, deve garantire condizioni di assoluta indipendenza dalla società soggetta a revisione legale.
Una società non può quindi decidere di nominare il proprio commercialista come revisore contabile ma nemmeno un associato o collaboratore del medesimo studio poichè non possono esistere legami di natura economica, personale o professionale tra il revisore stesso e l’azienda.
Secondo il decreto legge 14/2019 si devono adeguare obbligatoriamente le società srl che superano per due esercizi consecutivi almeno uno di questi parametri:
- più di 20 dipendenti impiegati
- un fatturato superiore a 4 milioni di euro
- un attivo allo stato patrimoniale di 4 milioni di euro
Secondo il decreto legge 14/2019 si devono adeguare obbligatoriamente se:
a) sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
b) controllano una società già obbligata alla revisione legale dei conti;
c) hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- più di 20 dipendenti impiegati
- un fatturato superiore a 4 milioni di euro
- un attivo allo stato patrimoniale di 4 milioni di euro
Le società che non provvederanno alla nomina di un revisore legale entro il 30 aprile 2020 (o entro la data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019) potranno incorrere in differenti tipi di pena e per l’esattezza:
- la mancata nomina di un revisore legale può portare a sanzioni fino a 10.329 €
- la mancata nomina di un revisore può portare alla revoca degli amministratori in carica
- la mancanza del revisore legale nel tempo può portare allo scioglimento della società
- la mancanza di nomina di un revisore può comportare l’assegnazione di uno d’ufficio dall’Organismo di Composizione delle Crisi d’Impresa
Il corrispettivo per la revisione legale è determinato, in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori, dalle risorse professionali e dal tempo da impiegare nell’incarico avendo specifico riguardo a:
- dimensione, composizione e rischiosità delle grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società
- profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo
- preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede
- necessità di assicurare un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo
Con queste premesse stabilite dai principi di revisione ISA 200-220 è previsto infatti che il revisore applichi delle tariffe a seguito dellla valutazione delle ore di lavoro programmate e necessarie per svolgere l'attività di revisione annuale.
Ebbene uno studio dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (http://https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/commissioni-consultive/revisori_-_proposta_quantificazione_tempi.pdf?sfvrsn=0) stabilisce tra 145 e 185 le ore necessarie per effettuare la revisione ad una piccola media impresa con fatturato tra 2 e 5 miloni di euro.
E' ovvio quindi che tarriffe inferiori ad € 3.000/3.500 annui con conseguente costo orario lordo per la revisione inferiore a 18/20 euro per ora lavoro, evidenzino inesorabilmente che la corretta attività di revisione prevista non verrà effettuata.
È utile richiamare a tale proposito che la congruità dei corrispettivi per la revisione è anche oggetto di controllo della qualità ai sensi dell’art. 20, comma 13, del D.Lgs. 39/2010 che costerebbe al revisore sanzioni economiche ma anche nei casi più gravi la revoca dell'iscrizione al registro.
Ovviamente in questo malaugurato caso anche l'azienda avrebbe gravi ripercussioni sul bilancio certificato con tutte le conseguenze nefaste.