Occorre effettuare le modifiche allo statuto per gli eventuali adeguamenti alla norma?

Non occorrerà effettuare alcuna modifica allo statuto in presenza di riferimenti generici quali “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi previsti dalla legge” o “La società può nominare, ai sensi dell’art. 2477, c. 1 C.C., un organo di controllo o un revisore e nei casi previsti dal suddetto articolo la nomina è obbligatoria” o frasi analoghe che, in ogni caso richiamano solo l’art. 2477 C.C.

Occorrerà effettuare una modifica statutaria in presenza di riferimenti all’art. 2435-bis C.C., quando l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sia legato ai limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, con una previsione del tipo “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis C.C.” o altre formulazioni analoghe oppure non è previsto nulla in tema di controllo, in ogni caso, tale modifica potrà essere effettuata anche successivamente alla nomina del’revisopore poichè la completa attuazione della previsione normativa e’ comunque dovuta anche il presenza di patti soicali contrari o non contemplanti le nuove disposizioni.

Quindi, in questi casi, si alla immediata nomina del revisore e successiva convocazione dell’assemblea straordinaria per la revisione ed il cooordinamento dello statuto in base alle nuove previsioni normative.

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